Lo statuto del Keren Hayesod Italia Onlus

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E’ costituta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4.12.1997 n.460, l’Associazione denominata

“Keren Hayesod Italia ONLUS – UNITED JEWISH APPEAL”

OGGETTO

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo per scopo la tutela dei diritti civili degli Ebrei soggetti a discriminazioni e/o persecuzioni ovunque essi si trovino, promuovendo l’assistenza sociale e la beneficienza in via esclusiva nei confronti degli appartenenti al popolo ebraico che siano svantaggiati in ragione di precarie condizioni economiche, sociali o famigliari, psichiche o fisiche, contribuendo alla loro assistenza anche sanitaria, cura e benessere, istruzione, formazione in ogni modalità apportando loro aiuti in denaro o in natura a fini umanitari , qualunque sia la loro attuale nazionalità e anche qualora essi si propongano di emigrare in Israele. L’associazione si prefigge di operare in collaborazione con persone fisiche o giuridiche nonché associazioni pubbliche o private per attuare, sia direttamente (organizzando mezzi e persone) sia indirettamente (e cioè attraverso la collaborazione o gli eventuali accordi con strutture e organizzazioni aventi le stesse analoghe finalità, che operino anche in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi e degli aiuti umanitari), lo scopo sopra indicato.

A tal fine l’associazione, nell’espletamento della propria peculiare attività, curerà la raccolta di contributi volontari di qualsiasi tipo (denaro, materiale, medicinali, viveri, libri, oggetti anche di culto, prestazioni personali) e di lasciti e legati e utilizzerà per il proseguimento delle proprie finalità tutto quanto sarà stato raccolto, detratte le spese di esercizio, cooperando con altre strutture ed istituzioni che operino anche indirettamente in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi, con la precisazione che gli aiuti umanitari verranno trasferiti in Israele o in altri paesi direttamente o per il tramite di istituzioni che ivi operino ai fini della erogazione degli aiuti per gli scopi umanitari e sociali sopra indicati. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

L’Associazione può tuttavia svolgere ogni attività direttamente connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto del dettato comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ivi comprese: organizzare e partecipare a congressi, convegni, manifestazioni, mostre, spettacoli culturali, attività benefiche; curare, produrre e diffondere pubblicazioni, films, audio visivi, cd audio, avvalendosi anche di qualsiasi altro mezzo di informazione televisiva, radiofonica, telematica anche a mezzo siti web.

Potrà quindi, tra l’altro, partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

ASSOCIATI

Sono soci coloro che hanno interesse allo scopo perseguito dall’associazione e la cui domanda di ammissione sia stata accettata da Consiglio Direttivo; essi dovranno versare, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

I soci, dopo la loro ammissione, verranno iscritti nel libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di usufruire delle attività promosse ed organizzate dall’associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Essi possono anche consultare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l’obbligo di pagare la quota associativa che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e di osservare l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’associazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione all’associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

CESSAZIONE, RECESSO

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o morosità.

Il socio può recedere dalla associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’avvenuto recesso deve essere annotato nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non abbia pagato la quota associativa annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso. L’esclusione dall’associazione per morosità deve essere annotata nel libro soci, a cura del Consiglio Direttivo.

mersin escort - escort